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http://www.uonna.it/risultati-elettorali-politiche-2006-corte-cassazione-comunicato-stampa.htm
Testo Unico delle Leggi Elettorali
Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
(con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270
Il testo intero della legge lo
potete leggere qui
:
http://www.riforme.net/
Art. 12
1.
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione
e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
Art. 13
1. Presso la Corte
d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune
capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte
d'appello o del Tribunale.
Art. 76
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini
dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli
atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in
conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le
disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha
sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda
necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a
richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio
stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che -
suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà
allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art.
81.
3.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Art. 77
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da
uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla
lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1,
numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione
Art. 82
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a
rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha
sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 83
1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da
tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa,
nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed
individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
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