sito deberlusconizzato

 

Legalizzare la mafia sarà la regola del 2000

                                                                                     

Il sito è in trasferimento su www.altrestorie.org  che mantiene le caratteristica di massima apertura.

Troverete anche la sezione download più semplice da consultare.

 

Vai al portale

home |portale |brogli| mericani |11 settembre |berluska| cia & droga| droghe| download| Italia

 

Trasmissione dati

 

http://www.uonna.it/risultati-elettorali-politiche-2006-corte-cassazione-comunicato-stampa.htm

Testo Unico delle Leggi Elettorali
Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
(con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270

 

Il testo intero della legge lo potete leggere qui     :  http://www.riforme.net/

 

Art. 12

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

 

Art. 13

1.  Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

 

Art. 76

 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. 

Art. 77

 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
            2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione

 

Art. 82

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

Art. 83

1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
          
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
           
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
          

                

home | portale | contatti |curiosità | cerca nel sito | chi siamo | archivio

Il sito non è protetto da copyright, tutto il materiale è disponibile per chiunque ne avesse interesse, si prega solo di citare la fonte. G.G

Attenzione!

Il sito è in trasferimento su altro spazio, per questioni tecniche ed altro. Questo sarà mantenuto solo come archivio. Tutto il materiale sarà sempre a disposizione, e per i download troverete una sezione ordinata meglio per temi.

Andate a ALTRESTORIE o direttamente alla sua sezione

download

 

dal 31/8/06: