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Da quando Berlusconi è entrato in
politica il conflitto di interes-
si ha costantemente segnato la vita pubblica
italiana. Ogni settore
dell’iniziativa di Governo è
stato viziato dal conflitto di inte-
ressi: dall’informazione alle
assicurazioni, dalle opere pubbliche
alle società sportive. Un opaco intreccio tra
politica e affari.
Anche gli osservatori internazionali hanno
segnalato, a più
riprese, questa grave anomalia della
democrazia italiana. Il
governo ha risposto con una legge-simulacro sul
conflitto di inte-
ressi che concretamente non modifica nulla,
lasciando che il con-
flitto di interessi venga affrontato con le
estemporanee uscite di
Berlusconi dal Consiglio dei Ministri al
momento dell’ennesimo
voto su questioni di suo personale interesse.
Attribuendo poi le funzioni sul
conflitto d’interesse
all’Autorità antitrust, questa è stata
gravata di compiti
estranei. Le stesse nomine
dei suoi membri ne sono state condizione:
al criterio della competenza e
professionalità si è
sostituito quello della contiguità con questo o quel personag-
gio del centrodestra. Dobbiamo quindi colmare una profonda
lacuna, adeguando
l’ordinamento italiano a quello di altre grandi democrazie
occidentali, attraverso un modello di provata efficacia e
di sicuro equilibrio che mira a prevenire l’insorgere di
conflitti di interessi tra gli incarichi istituzionali (sia
nazionali che locali) e l’esercizio diretto di attività
professionali o imprenditoriali o il possesso di attività
patrimoniali che possano confliggere con le funzioni di
governo. Gli strumenti che utilizzeremo sono: la revisione
del regime delle incompatibilità; l’istituzione di un’appo-
sita autorità garante; l’obbligo di conferire le attività
patrimoniali a un blind trust.
L’incompatibilità deve essere totale per i membri del
governo nazionale, di quelli regionali e delle città con più
di 100 mila abitanti. Questi, nel corso del proprio mandato,
potranno svolgere esclusivamente le funzioni legate alla
carica, con il diritto di essere collocati in aspettativa da
altri incarichi. Tutti i titolari di cariche pubbliche, inoltre, non
potran-
no ricoprire per interposta persona attività imprenditoria-
li in imprese o società private, o a prevalente partecipa-
zione pubblica, oppure che abbiano rapporti di concessione
con pubbliche amministrazioni, con esclusione delle attivi-
tà non profit e delle attività di modesta entità. Non
potranno neppure svolgere funzioni o incarichi, a qualsiasi
titolo e comunque denominati, compresi gli incarichi arbi-
trali di qualsiasi natura, per tali enti ed imprese. Sarà
fonte di conflitto di interessi il possesso, diretto o per
interposta persona, di partecipazioni rilevanti in alcuni
specifici settori economici nei quali tale possesso deter-
mina di norma e quasi inevitabilmente un condizionamento
del libero svolgimento della funzione pubblica .
I beni e le attività non rilevanti ai fini delle incompati-
bilità e quelli derivanti dalla liquidazione di beni e atti-
vità rilevanti dovranno essere conferiti a una gestione
fiduciaria “cieca” (blind trust) che provvederà ad ammini-
strarli con l’obbligo di rendiconto alla fine del mandato
politico del titolare, ma con il divieto di fornirgli in
corso di mandato qualsiasi informazione sulle operazioni
effettuate e sul suo asset patrimoniale. Non risolveranno
il conflitto di interessi, invece, le cessioni al coniuge o
ai parenti e affini entro il secondo grado o a persona
interposta allo scopo di eludere l’obbligo.
I titolari di cariche pubbliche avranno l’obbligo di dichia-
rare le proprie attività e la propria condizione patrimonia-
le - nonché quelle dei familiari e degli affini entro il 4°
grado e dei conviventi delle quali siano a conoscenza - che
possano causare il sorgere di un conflitto di interessi.
La proposta dell’Unione prevede inoltre l’istituzione
di una
apposita Autorità garante con il compito di individuare le
attività degli interessati suscettibili di generare un con-
flitto di interessi e, laddove necessario, il potere di
intervenire efficacemente per prevenire o sanare tale con-
flitto, con un insieme flessibile e articolato di strumenti
adottati caso per caso in relazione alla natura delle atti-
vità dell’interessato. Tale Autorità dovrà godere del requi-
sito di indipendenza, garantita mediante la designazione dei
suoi membri da parte delle massime autorità istituzionali. |