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Legalizzare la mafia sarà la regola del 2000

                                                                                     

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Programma Unione: risoluzione conflitto di interessi

 

pag 18

Da quando Berlusconi è entrato in politica il conflitto di interes-
si ha costantemente segnato la vita pubblica italiana. Ogni settore

dell’iniziativa di Governo è stato viziato dal conflitto di inte-

ressi: dall’informazione alle assicurazioni, dalle opere pubbliche
alle società sportive. Un opaco intreccio tra politica e affari.
Anche  gli  osservatori  internazionali  hanno  segnalato,  a  più
riprese,  questa  grave  anomalia  della  democrazia  italiana.  Il
governo ha risposto con una legge-simulacro sul conflitto di inte-
ressi che concretamente non modifica nulla, lasciando che il con-
flitto di interessi venga affrontato con le estemporanee uscite di
Berlusconi  dal  Consiglio  dei  Ministri  al  momento  dell’ennesimo
voto su questioni di suo personale interesse.
Attribuendo    poi    le    funzioni    sul    conflitto    d’interesse
all’Autorità  antitrust,  questa  è  stata  gravata  di  compiti
estranei. Le stesse nomine dei suoi membri ne sono state condi
zione:  

al  criterio  della  competenza  e  professionalità  si  è
sostituito quello della contiguità con questo o quel personag-
gio del centrodestra.
Dobbiamo  quindi  colmare  una  profonda  lacuna,  adeguando
l’ordinamento italiano a quello di altre grandi democrazie
occidentali, attraverso un modello di provata efficacia e
di sicuro equilibrio che  mira a prevenire l’insorgere di
conflitti di interessi tra gli incarichi istituzionali (sia
nazionali  che  locali)  e  l’esercizio  diretto  di  attività
professionali o imprenditoriali o il possesso di attività
patrimoniali  che  possano  confliggere  con  le  funzioni  di
governo. Gli strumenti che utilizzeremo sono: la revisione
del regime delle incompatibilità; l’istituzione di un’appo-
sita autorità garante; l’obbligo di conferire le attività
patrimoniali a un blind trust.
L’incompatibilità  deve  essere  totale  per  i  membri  del
governo nazionale, di quelli regionali e delle città con più
di 100 mila abitanti. Questi, nel corso del proprio mandato,
potranno  svolgere  esclusivamente  le  funzioni  legate  alla
carica, con il diritto di essere collocati in aspettativa da
altri incarichi. Tutti i titolari di cariche pubbliche, inoltre, non potran-
no ricoprire per interposta persona attività imprenditoria-
li in imprese o società private, o a prevalente partecipa-
zione pubblica, oppure che abbiano rapporti di concessione
con pubbliche amministrazioni, con esclusione delle attivi-
tà  non  profit  e  delle  attività  di  modesta  entità.  Non
potranno neppure svolgere funzioni o incarichi, a qualsiasi
titolo e comunque denominati, compresi gli incarichi arbi-
trali di qualsiasi natura, per tali enti ed imprese. Sarà
fonte di conflitto di interessi il possesso, diretto o per
interposta persona, di partecipazioni rilevanti in alcuni
specifici settori economici nei quali tale possesso deter-
mina  di  norma  e  quasi  inevitabilmente  un  condizionamento
del libero svolgimento della funzione pubblica .
I beni e le attività non rilevanti ai fini delle incompati-
bilità e quelli derivanti dalla liquidazione di beni e atti-
vità  rilevanti  dovranno  essere  conferiti  a  una  gestione
fiduciaria “cieca” (blind trust) che provvederà ad ammini-
strarli con l’obbligo di rendiconto alla fine del mandato
politico del titolare, ma con il divieto di fornirgli in
corso  di  mandato  qualsiasi  informazione  sulle  operazioni
effettuate e sul suo asset patrimoniale. Non risolveranno
il conflitto di interessi, invece, le cessioni al coniuge o
ai  parenti  e  affini  entro  il  secondo  grado  o  a  persona
interposta allo scopo di eludere l’obbligo.
I titolari di cariche pubbliche avranno l’obbligo di dichia-
rare le proprie attività e la propria condizione patrimonia-
le - nonché quelle dei familiari e degli affini entro il 4°
grado e dei conviventi delle quali siano a conoscenza - che
possano causare il sorgere di un conflitto di interessi.

La proposta dell’Unione prevede inoltre l’istituzione di una
apposita Autorità garante con il compito di individuare le
attività degli interessati suscettibili di generare un con-
flitto  di  interessi  e,  laddove  necessario,  il  potere  di
intervenire efficacemente per prevenire o sanare tale con-
flitto, con un insieme flessibile e articolato di strumenti
adottati caso per caso in relazione alla natura delle atti-
vità dell’interessato. Tale Autorità dovrà godere del requi-
sito di indipendenza, garantita mediante la designazione dei
suoi membri da parte delle massime autorità istituzionali.

                

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